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Circostanze del reato.

Dir. - Sono quelle circostanze o condizioni che, in relazione alla maggiore o minore gravità del reato, determinano un inasprimento o una attenuazione della pena. Si distinguono in aggravanti e attenuanti, comuni e speciali, oggettive e soggettive, reali e personali. Sono aggravanti quelli che importano un aumento della pena; sono attenuanti le circostanze che la diminuiscono (V. LE RISPETTIVE VOCI). Sono comuni le circostanze previste per un numero indeterminato di reati e speciali quelle previste dalla legge per un solo reato o per un gruppo circoscritto di reati. Sono circostanze oggettive quelle che concernono la natura, la specie, in mezzi, l'oggetto, il tempo, il luogo e ogni altra modalità dell'azione, la gravità del danno o del pericolo, ovvero le condizioni o le qualità personali dell'offeso: sono soggettive quelle che concernono l'intensità del dolo o il grado della colpa, o le condizioni fra il colpevole e l'offeso, ovvero che sono inerenti alla persona del colpevole (imputabilità e recidiva). Sono reali le circostanze che determinano una maggiore gravità del reato, e sono: l'avere promosso e organizzato la cooperazione nel reato diretto l'attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo; l'avere determinato a commettere il reato persone soggette alla propria autorità, direzione e vigilanza, o il minore degli anni diciotto o una persona in stato di infermità o di deficienza psichica; oppure una minore gravità del reato, quale l'avere avuto una minima importanza nella preparazione o nell'esecuzione del reato o nell'opera prestata in concorso con altri. Sono personali le circostanze che importano un aggravamento o un'attenuazione di pena soltanto nei riguardi di un determinato imputato. Gli articoli del codice penale riguardanti le c. del r. sono stati sottoposti a revisione da una serie di leggi successive, tese a correggere una normativa che non consentiva al giudice di annullare le aggravanti, anche nel caso in cui sussistessero attenuanti di peso maggiore o equivalente. L'attribuzione al giudice di ampia discrezionalità nella valutazione delle c. del r. e, quindi, nella determinazione della pena, riconosciuta dalla legge 7.6.1974 n. 220, è stata sottoposta a revisione da nuove norme, tese a impedire che la concessione delle attenuanti riducesse la pena oltre i minimi consentiti. Le misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica, sancite dal D.L. 15.12.1979 n. 625, hanno comportato un'ulteriore revisione della legge, introducendo quale aggravante speciale la "finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico". Quale contrappeso alle aggravanti di tale natura, che comportano il raddoppio della pena è stata introdotta da un'attenuante speciale per gli imputati "pentiti". Questa attenuante speciale viene accordata a quanti dissociandosi dagli altri, collaborano con le autorità "per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori", aiutando "concretamente l'autorità di polizia e l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura". Qualora ricorra questa attenuante, estesa anche ai reati attinenti alla criminalità comune organizzata, non solo non si tiene conto delle aggravanti, ma è prevista una riduzione della pena: l'ergastolo può essere convertito in 12 anni di reclusione, ulteriormente riducibili e, quindi, in pratica si può anche arrivare alla scarcerazione del detenuto.