Dir. - Sono quelle circostanze o condizioni che, in
relazione alla maggiore o minore gravità del reato, determinano un
inasprimento o una attenuazione della pena. Si distinguono in
aggravanti
e
attenuanti,
comuni e
speciali,
oggettive e
soggettive,
reali e
personali. Sono
aggravanti
quelli che importano un aumento della pena; sono
attenuanti le
circostanze che la diminuiscono (V. LE RISPETTIVE VOCI). Sono
comuni le circostanze previste per un numero indeterminato di
reati e
speciali quelle previste dalla legge per un solo reato o per un
gruppo circoscritto di reati. Sono circostanze
oggettive quelle che
concernono la natura, la specie, in mezzi, l'oggetto, il tempo, il luogo e ogni
altra modalità dell'azione, la gravità del danno o del pericolo,
ovvero le condizioni o le qualità personali dell'offeso: sono
soggettive quelle che concernono l'intensità del dolo o il grado
della colpa, o le condizioni fra il colpevole e l'offeso, ovvero che sono
inerenti alla persona del colpevole (imputabilità e recidiva). Sono
reali le circostanze che determinano una maggiore gravità del
reato, e sono: l'avere promosso e organizzato la cooperazione nel reato diretto
l'attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo; l'avere
determinato a commettere il reato persone soggette alla propria autorità,
direzione e vigilanza, o il minore degli anni diciotto o una persona in stato di
infermità o di deficienza psichica; oppure una minore gravità del
reato, quale l'avere avuto una minima importanza nella preparazione o
nell'esecuzione del reato o nell'opera prestata in concorso con altri. Sono
personali le circostanze che importano un aggravamento o un'attenuazione
di pena soltanto nei riguardi di un determinato imputato. Gli articoli del
codice penale riguardanti le
c. del r. sono stati sottoposti a revisione
da una serie di leggi successive, tese a correggere una normativa che non
consentiva al giudice di annullare le aggravanti, anche nel caso in cui
sussistessero attenuanti di peso maggiore o equivalente. L'attribuzione al
giudice di ampia discrezionalità nella valutazione delle
c. del r.
e, quindi, nella determinazione della pena, riconosciuta dalla legge 7.6.1974 n.
220, è stata sottoposta a revisione da nuove norme, tese a impedire che
la concessione delle attenuanti riducesse la pena oltre i minimi consentiti. Le
misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica,
sancite dal D.L. 15.12.1979 n. 625, hanno comportato un'ulteriore revisione
della legge, introducendo quale aggravante speciale la "finalità di
terrorismo o di eversione dell'ordine democratico". Quale contrappeso alle
aggravanti di tale natura, che comportano il raddoppio della pena è stata
introdotta da un'attenuante speciale per gli imputati "pentiti". Questa
attenuante speciale viene accordata a quanti dissociandosi dagli altri,
collaborano con le autorità "per evitare che l'attività delittuosa
sia portata a conseguenze ulteriori", aiutando "concretamente l'autorità
di polizia e l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per
l'individuazione o la cattura". Qualora ricorra questa attenuante, estesa anche
ai reati attinenti alla criminalità comune organizzata, non solo non si
tiene conto delle aggravanti, ma è prevista una riduzione della pena:
l'ergastolo può essere convertito in 12 anni di reclusione, ulteriormente
riducibili e, quindi, in pratica si può anche arrivare alla scarcerazione
del detenuto.